martedì 19 marzo 2013

Imu sui terreni agricoli: chiarimenti e casi particolari


Un lettore del blog mi invia un articolo scannerizzato del 24 ORE sull'IMU per i terreni agricoli. Alcuni chiarimenti e casi particolari negli articoli e link di seguito.





cliccare per ingrandire



La circolare integrale dell'Agenzia delle Entrate, alla quale si fa riferimento nell'articolo la trovate QUI.
Un piccolo estratto di seguito:

Si ricorda che nella medesima circolare n. 3/DF del 2012 si afferma che 
sono assoggettati a IRPEF e alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili 
esenti dall’IMU costituiti dai terreni di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. 
n. 504 del 1992. Al riguardo, si fa presente che l’applicazione dell’esenzione 
IMU ai “terreni incolti” siti in aree montane e di collina è stata oggetto di 
un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze 


Infine QUI trovate la Risoluzione n.2/DF del 18 gennaio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che risponde alle tante richieste di chiarimenti presentati dai contribuenti in tema di obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (IAP)
Un estratto di seguito:

Le agevolazioni per i coltivatori diretti e gli IAP - Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il comma 5 prevede una serie di agevolazioni:
1. una riduzione del moltiplicatore che deve essere applicato nella misura di 110; 
2. scontano l’IMU con delle riduzioni d’imposta per scaglioni; 
3. godono della classificazione di area agricola per un terreno, anche se inserito in una zona edificabile. 
1. Per i terreni a destinazione agricola, infatti, la base imponibile è determinata utilizzando il reddito dominicale rivalutato del 25% (art.13 co.5 Salva Italia), a cui viene applicato il moltiplicatore specifico, che risulta differenziato a seconda del soggetto possessore: 
- sarà pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola; 
- sarà invece pari a 135 (misura incrementata dal D.L. n.16/12 in quanto in precedenza era stabilita a 130) per tutti gli altri contribuenti titolari di diritti reali su di un terreno agricolo. 
2. L’art.13, co.8-bis del D.L. n.201/11 di fatto ripropone in veste rivisitata quanto precedentemente prevedeva l’art.9 del D.Lgs. n.504/92 in materia di Ici. 
I coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola, possessori di terreni agricoli da loro stessi condotti, scontano l’Imu limitatamente al valore eccedente €6.000 e con le seguenti riduzioni d’imposta: 
- 70% sulla parte eccedente €6.000 fino a €15.500; 
- 50% sulla parte eccedente €15.500 fino a €25.500 e 
- 25% sulla parte eccedente €25.500 fino a €32.000 
3. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) di cui all'art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo- pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. 



3 commenti: