venerdì 28 giugno 2013

Resistere alle vessazioni: il Documento Valutazione Rischi

Sono stato contattato da alcuni colleghi in merito alla questione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Secondo quanto mi riferiscono, alcune associazioni di categoria asserirebbero che anche per le aziende agricole prive di dipendenti, ma ricorrenti a ditte contoterziste per la prestazione di servizi, sarebbe obbligatoria la redazione del DVR.


Premetto subito che la materia è complessa ed astrusa, dunque ho affrontato con una certa attenzione soltanto la parte che riguarda le aziende come la mia, ovvero non facenti ricorso a lavoratori subordinati, ma eventualmente a prestazioni esterne (trebbiatura ad esempio).

Il testo di legge che regola la materia è il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ossia il Testo unico della sicurezza sul lavoro, che trovate qui. All'art. 2 sono definite le categorie coinvolte dal provvedimento, ed alla voce lavoratore è riportato:
Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Ciò scritto, per quanto oscuro, lascerebbe presumere che i rapporti di lavoro non regolati da contratto di lavoro (dunque le prestazioni di servizi) sarebbero esclusi dal provvedimento.
Tuttavia ho visionato altre fonti e per fortuna alcune Regioni ci sono venute incontro chiarendo meglio gli aspetti legati all'attività agricola. L'Emilia-Romagna in questo lungo documento chiarificatore sul decreto legislativo scrive:
4.1.1. Esclusioni dal conteggio (dei lavoratori ndr)

In tale circostanza, non tutti i lavoratori devono essere computati; tenuto conto dello specifico settore agricolo, sono da escludere, tra gli altri:
il datore di lavoro della ditta individuale in quanto non considerato lavoratore;
i collaboratori familiari, ovvero i familiari che, in modo continuativo, prestino la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare;
le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (in quanto esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276);
le attività lavorative quali i piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici, che, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurino rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (D.Lgs 276/2003, art. 70 comma 2) cosiddetti "buoni lavoro".
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti e quelli "in prova";
i lavoratori autonomi che, pattuito un corrispettivo, si impegnino a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (es.: contoterzisti).

Ed anche la Regione Lazio, in questo documento, prescrive il DVR solo per le aziende agricole con lavoratori subordinati.

Insomma il DVR per i servizi prestati da ditte contoterziste, nello specifico settore agricolo, non dovrebbe essere necessario. Per questa volta il mio malloppo di carte e documenti aziendali non subirà un ulteriore incremento.


P.S.: per le altre fattispecie, costrette a redigerlo, alcuni link utili di seguito:
http://job.fanpage.it/dal-1-giugno-e-obbligatorio-redigere-il-dvr-il-documento-di-valutazione-dei-rischi/

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B486E4E2-9EFE-4A28-9787-5A2B7D550539/0/Procedurastandardizzata.pdf









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